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29 novembre 2010

Nell'ISEE anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva

L’ISEE è determinato dall’Inps sulla base di un'autocertificazione resa dal soggetto richiedente una prestazione agevolata.
L'art.34 della legge 183/2010 meglio nota come "Collegato Lavoro"  introduce alcune rilevanti novità nel calcolo del reddito complessivo da considerare ai fini ISEE, indicando che devono essere sommati i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, ed anche i redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, fatta salva la diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.
Da ciò si deduce che per il calcolo dell'ISEE bisogna considerare anche taluni redditi derivanti da attività che applicano il regime contabile del cosiddetto "forfettino", i contribuenti in regime dei "minimi" ed i venditori porta a porta.