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30 novembre 2010

Novità impugnazione licenziamento




L’art. 32 del Collegato Lavoro ha riformulato i primi due commi dell'art. 6 della L.604/1966 apportando delle variazioni alla normativa per la tutela in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 
Si prevede ora che il licenziamento possa essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, se questi non sono stati forniti contestualmente alla comunicazione, con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
L’impugnazione sarà inefficace se entro il successivo termine di 270 giorni non si provvederà al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. 
La nuova procedura si applica anche ai contratti a termine.