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9 dicembre 2010

Limiti all'uso del contante e titoli al portatore




L’art. 20 del D.L. 78/2010, modificando gli artt. 49 e 58 del D. Lgs. 231/2007, ha ridotto, a decorrere dal 31 maggio 2010, da € 12.500 a € 5.000 la soglia per il trasferimento di denaro contante, assegni trasferibili e titoli al portatore, inasprendo altresì le sanzioni previste per le relative violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo di € 3.000.
In caso di violazioni all’utilizzo del contante per importi superiori a € 50.000, la sanzione minima verrà quintuplicata.

E' comunque consentita la possibilità, entro 60 giorni, di pagare la sanzione in misura ridotta (oblazione) secondo le previsioni dell'art. 16 co. 1 della L. 689/81 a condizione che tale facoltà non sia stata già utilizzata nel corso dell'anno solare antecedente la ricezione dell'atto di contestazione e che l'importo dell'operazione non ecceda € 250.000.