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11 aprile 2011

Congedo obbligatorio e parto prematuro

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale  dell’art. 16, lett. c, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede la possibilità per la madre di fruire del congedo obbligatorio, dal momento dell’ingresso in casa del bambino. 
Nello specifico i giudici hanno ritenuto che, al fine di tutelare la salute della lavoratrice e del bambino, il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data del parto in tutti quei casi in cui il bambino nato prematuramente sia costretto a rimanere in apposita struttura sanitaria. 
In tali casi la decorrenza del congedo dovrà essere computata a partire dal giorno in cui il bambino viene affidato alle cure della madre, vale a dire quel momento "sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito."