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21 aprile 2011

Revocati gli sgravi contributivi se il datore dichiara un'attività diversa

Il datore di lavoro che dichiara all'INPS un'attività diversa da quella effettivamente svolta rischia la revoca con effetto retroattivo delle agevolazioni. E' quanto emerge dalla sentenza n. 8068/2011 della Corte di Cassazione in merito al ricorso proposto da un'imprenditrice alla quale l'INPS aveva ingiunto il pagamento di somme a titolo di contributi sulla base della non spettanza di sgravi contributivi per la natura commerciale e non artigianale dell'attività svolta. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha precisato che il principio generale in base al quale il recupero di quanto indebitamente percepito può riguardare solo periodi successivi al nuovo inquadramento effettuato dall'Istituto, non opera se l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che, considerando gli accertamenti effettuati in sede ispettiva, attraverso una ricostruzione analitica delle vicende aziendali che avevano originato il godimento degli sgravi contributivi, la Corte d'Appello rilevava il carattere prevalentemente commerciale dell'attività,e pertanto "la variazione di classificazione operata dall'INPS doveva ritenersi giustificata, con effetto retroattivo ai fini degli sgravi anche in relazione al disposto dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 (che dispone tale retroattività ove il precedente inquadramento sia conseguito a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro)".