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23 maggio 2011

Diritto annuale Camera di Commercio

Entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte dirette si deve effettuare anche il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio (CCIAA), in unica soluzione ed esclusivamente tramite il modello F24; il termine è prorogabile di 30 giorni, con una maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato in generale, anche per l’anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010.

In caso di trasferimento della sede legale o della sede principale in un'altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale alla data del 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data nel caso in cui l’impresa sia stata costituita successivamente al 1 gennaio.
I nuovi iscritti nel corso del 2011 devono versare tramite modello F24 o direttamente allo sportello della CCIAA  entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
I soggetti che cessano l'attività e si cancellano dal Registro delle Imprese nel corso del 2011 sono tenuti a versare il diritto annuale in misura intera. Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale relativo al 2010 possono avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento del diritto annuale 2011.