Effetti Immagini

31 maggio 2011

Ferie 2009 da godere entro giugno 2011

E’ passibile di sanzioni il datore di lavoro che non consente ai propri lavoratori di fruire il residuo ferie dell'anno 2009 entro giugno 2011.
Per ogni anno di attività il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva, in genere si tratta di 4 settimane. I contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali possono prevedere un aumento del periodo minimo attualmente stabilito.
Vige il principio dell’irrinunciabilità delle ferie (art. 36 c. 3 della Costituzione) che consiste nell'obbligo di far fruire le stesse e quindi permettere al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa. Il periodo di ferie va concordato con il datore di lavoro, in caso di disaccordo, prevalgono le esigenze aziendali.


Non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutiva per ferie non godute ad eccezione del caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento. In questa ipotesi il periodo residuo verrà corrisposto nell'ultima busta paga. È nullo ogni diverso accordo che non rispetti i termini di legge.

I datori di lavoro saranno puniti con una sanzione amministrativa, che va da 100 a 600 euro per ogni lavoratore, se non permettono ai lavoratori il godimento delle ferie maturate nel 2009, entro il 30 giugno 2011 (con aumenti a seconda del numero dei lavoratori).

La previsione riguarda le ultime due settimane di ferie maturate nell’anno di riferimento, poiché le prime due vanno godute entro il 31 dicembre di ogni anno.
Al 30 giugno il residuo ferie del 2009 dovrà essere azzerato, resta invece un altro anno di tempo per la fruizione delle due settimane residue del 2010, mentre delle 4 settimane del 2011 le prime due dovranno essere godute entro il 31 dicembre.
Il datore di lavoro, inoltre, ha un termine per pagare i contributi sulle ferie, anche se non sono state godute.


La scadenza dell’obbligo contributivo è fissata di norma al 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Sul periodo maturato per il 2009 e non ancora goduto, vanno in ogni caso pagati i contributi entro il 22 agosto 2011, cumulando la somma che corrisponde alla retribuzione per ferie con la paga del mese di luglio. Regolamenti aziendali e/o pattuizioni individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo. L’Inps non pone limiti all'individuazione del termine entro cui differire il godimento.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro