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15 giugno 2011

Detrazione canoni affitto studenti fuori sede

La legge finanziaria 2007 ha previsto la detraibilità dall’IRPEF del 19% dell’importo del canone di locazione derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 da studenti universitari fuori sede che si trovano in determinate condizioni.
L’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’onere sia sostenuto nell'interesse di familiari a carico e se il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa. 
Condizione necessaria per usufruire della detrazione è la frequenza di un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
L’immobile locato deve essere situato nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Ai fini del calcolo della distanza dei 100 chilometri è necessario far riferimento alla distanza chilometrica più breve tra le ordinarie vie di comunicazione esistenti.
Al fine di usufruire della detrazione in oggetto il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% compete su un ammontare di spesa non superiore ad Euro 2.633,00 sostenute nell'anno d'imposta a prescindere dall'anno in cui è stato stipulato il contratto.
La legge finanziaria 2008 ha ulteriormente ampliato le tipologie di contratti di affitto per i quali è possibile usufruire della detrazione fiscale prevedendo l’agevolazione anche per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
La detrazione non si applica nel caso di contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero e nel caso di sub locazione.