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8 giugno 2011

Lavoro nero: l'irrogazione della maxisanzione spetta alle Direzioni Provinciali del Lavoro

Con nota circolare prot.25/I/0009117 del 6 giugno 2011 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa le Direzioni Provinciali del Lavoro sull'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2011/49819 del 28 aprile 2011, relativamente alla non competenza, da parte del personale di quest'ultima, ad irrogare la c.d. maxisanzione per lavoro nero.
Sostanzialmente, in caso di verbali trasmessi dal personale dell'Agenzia delle Entrate, saranno gli ispettori del Ministero del Lavoro ad adottare i provvedimenti sanzionatori. 

In effetti, come già rilevato dall'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle novità del c.d. Collegato Lavoro in vigore dal 24 novembre 2010, l'eventuale contestazione della maxisanzione in difetto dei poteri ispettivi del lavoro e dei poteri di diffida, realizzerebbe una disparità di trattamento tra i destinatari del controllo sulla base dell'ente controllore in quanto, per le violazioni contestate dall'Agenzia non sarebbe possibile avvalersi della definizione agevolata, prevista invece a favore di coloro a cui viene contestata la maxisanzione da parte di soggetti dotati dei poteri ispettivi del lavoro. Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene di non essere tra gli organi che possano irrogare la maxisanzione in materia di lavoro sommerso
Va rilevato inoltre, che la fattispecie oggetto di sanzione amministrativa, facendo riferimento all'impiego di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l'impiego fa si che il presupposto per la sanzione sia proprio la mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, che non viene presentata all'Agenzia delle Entrate e della quale la stessa non ha modo di avere conoscenza se non dal datore di lavoro in sede di accesso.