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14 giugno 2011

Sanzioni in materia di cedolare secca

Con l'introduzione della Cedolare Secca a decorrere dal 2011 il canone derivante da contratti di locazione ad uso abitativo può essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta di registro, di bollo e soprattutto dell'Irpef e relative addizionali con notevoli vantaggi, in special modo per il locatore, è importante però sottolineare anche alcuni aspetti delle sanzioni in materia.
La disciplina sanzionatoria si applica sia ai casi di omessa registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo sia in caso di registrazione con l’indicazione di un canone inferiore a quello realmente percepito.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si potrebbe perfino supporre l’esistenza della locazione anche ai quattro periodi d’imposta antecedenti con la conseguenza che le dichiarazioni dei redditi presentate in tali periodi sarebbero considerate infedeli con conseguente recupero di maggiori imposte oltre all'applicazione delle sanzioni.
E' previsto inoltre che gli inquilini che denunciano i locatori all'Agenzia delle Entrate, possono ottenere un regolare contratto di locazione di durata quadriennale, rinnovabile per ulteriori quattro anni, ad un canone annuo ribassato e pari al triplo della rendita catastale, con rivalutazione Istat nella misura del 75% a decorrere dal secondo anno che significa un importo pari a un terzo del reale valore di mercato. Ipotesi questa assolutamente non trascurabile per i locatori che intendono fare i furbi.
Tra le altre sanzioni bisogna ricordare che anche con l'introduzione della cedolare secca resta in vigore la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta oltre agli interessi, prevista in caso di omessa registrazione del contratto a carico dei soggetti obbligati (è possibile ricorrere al ravvedimento operoso registrando il contratto oltre i termini).
In caso di registrazione tardiva del contratto con esercizio per l'opzione cedolare secca, ancorché non obbligati al versamento dell'imposta di registro, avendo per l'appunto optato per il pagamento alternativo della cedolare secca, restano valide le sanzioni da calcolare comunque sulla base dell'imposta di registro che i contraenti avrebbero dovuto versare se non avessero scelto l'applicazione della cedolare.
Tra l'altro è bene ricordare che l'omessa indicazione del canone in dichiarazione dei redditi è punibile con sanzione dal 240% al 580% dell'imposta dovuta con un minimo di € 516,00 mentre chi indica il canone in misura ridotta rischia una sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta.