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6 luglio 2011

Datore di lavoro responsabile dell'infortunio anche in caso di negligenza del lavoratore

Con Sentenza n. 14507 del 1 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro non può essere automaticamente esclusa, qualora l’infortunio risulti come conseguenza di un comportamento imprudente del dipendente.
Nello specifico la Suprema Corte, rifacendosi a precedente sentenza (Cass., sez. lav. 08 aprile 2002, n.5024) ha ribadito che "l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo."