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26 luglio 2011

Licenziamento per soppressione posto di lavoro e onere della prova

In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro a cui è adibito il dipendente, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione equivalente o inferiore, in caso contrario ricorre l’ipotesi di licenziamento illegittimo.
Con sentenza n. 14517 del 1 luglio 2011, la Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro che giustifichi il proprio recesso con la soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione lavorativa analoga a quella soppressa ed alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità  di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.