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28 luglio 2011

Più tempo per il fisco per procedere agli accertamenti

Contribuenti ed imprese dovranno conservare documenti fiscali e contabilità per almeno 8 anni dopo la presentazione della dichiarazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 depositata il 25 luglio 2011, ha riconosciuto la legittimità della norma introdotta dal D.L. n. 223/2006, che ha stabilito il raddoppio dei termini ordinari (da 4 a 8 anni) per l’accertamento delle imposte nei casi in cui sussista l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000.
Alla luce di tale decisione, i verificatori possono effettuare la denuncia oltre i termini ordinari (4 anni) pertanto il raddoppio dei termini si verifica anche quando il reato emerga in un momento in cui i termini "brevi" (ma sarebbe il caso di chiamarli "ordinari") siano già decaduti e l’accertamento potrà essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, nel caso di omessa dichiarazione, del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 l'obbligo di conservazione delle scritture contabili è legato al termine per l'accertamento e pertanto le medesime devono essere conservate entro il termine più ampio di otto o di dieci anni.
Secondo la Consulta non si tratta di riapertura o proroga di termini scaduti, ma di termini fissati direttamente dalla legge e su cui l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità, spetterà tuttavia al giudice tributario, se richiesto dal contribuente, accertare se l’Ufficio abbia agito con imparzialità o abbia invece fatto un uso pretestuoso della legge al solo scopo di allungare i termini di accertamento.
C'è già chi parla di sentenza sbagliata e di violazione dello Statuto del Contribuente, poiché è palese l'incertezza in cui versa il contribuente, visto che nella pratica, in alcune occasioni, le contestazioni che vengono formulate dai verificatori anche nell'ambito dei processi verbali di constatazione possono portare facilmente al superamento delle soglie previste dal D. Lgs. 74/2000 provocando il raddoppio automatico dei termini.
E' opportuno ricordare, per completezza, che tra i reati fiscali previsti dal D. Lgs. 74/2000  sono previste fattispecie, quali la dichiarazione infedele o fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false o di altri artifici, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, l'omesso versamento di IVA o di ritenute, l'omessa presentazione della dichiarazione e l'indebita compensazione di imposte.