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8 agosto 2011

Maxisanzione lavoro nero

Oltre alla misura base da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore in nero, è soggetta a riduzione anche la sanzione accessoria di 150 euro per giornata di lavoro in nero.
Lo sconto è applicabile sia in caso di diffida (nella misura di un quarto) che di contestazione ordinaria (nella misura di un terzo), è quanto chiarito dal
 Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 13315 del 26 luglio 2011, affermando per l'appunto che:
- la riduzione della maxisanzione vale anche nel caso di condotte poste in essere prima del 24 novembre 2010 (entrata in vigore della legge n. 183/10 c.d. Collegato Lavoro), per le quali non sia stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione;
- può essere ridotta di 1/4 (oppure 1/3) anche la maggiorazione di 150 euro (30 euro per lavoro nero temporaneo) applicabile per ogni giornata di lavoro svolto in nero;
Sono da ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n.29/2006 e la riduzione va applicata anche in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano già formato oggetto di rapporto al Direttore della DPL.
Ricordiamo che con il collegato lavoro è stato modificato il presupposto per l'applicazione della maxisanzione,  infatti adesso è "l'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro" a determinare l'applicazione della maxisanzione, con esclusione dei casi in cui "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto".