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5 agosto 2011

Reazione del lavoratore e licenziamento

La valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, va operata con riferimento agli aspetti concreti relativi alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. La Corte di Cassazione, sulla base di questi principi, con sentenza n. 16283 del 26 luglio 2011, ha ritenuto che il licenziamento in tronco della dipendente di uno studio medico che aveva stracciato e cestinato, in due occasioni, un avviso al pubblico che di fatto comportava la modifica degli orari delle visite e del rilascio di ricette e certificati e, pertanto, anche dell'orario di lavoro, non configurava un fatto così grave da integrare una altrettanto grave lesione dell'elemento fiduciario.
Il deprecabile comportamento della dipendente è da interpretare come reazione ad una illegittima modifica unilaterale dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro pertanto il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto eccessivo.