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4 settembre 2011

Nuovi limiti per i pagamenti in contante

Chi intende utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici può farlo, ma entro il limite di 2.500 euro per singola operazione, (il limite precedente era di 5.000 euro).
Questo è quanto previsto dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, entrato in vigore il giorno stesso.
Al contrario, se l’operazione comporta un esborso uguale o superiore a 2.500 euro, è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili tra i quali l'assegno bancario o postale con l'indicazione obbligatoria del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, pena l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari a minimo 3.000 euro.
Si ricorda che l’importo di 2.500 euro si riferisce all'importo complessivo dell’operazione unitaria, pertanto è vietato suddividere, ad esempio, un unico importo di 3.000 euro in 3 pagamenti in contanti da 1000 euro ciascuno, (c.d. operazioni frazionate), fatti salvi i consueti casi di rateazione commerciale.
Il rilascio di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari può essere richiesto per iscritto dal cliente senza apposizione della clausola di non trasferibilità solo per importi inferiori a 2.500 euro mentre per i pagamenti oltre tale soglia, per garantire la tracciabilità, si deve ricorrere ai bonifici bancari, alle carte di credito, al bancomat o alle carte prepagate.