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13 settembre 2011

Obbligo di scontrino o ricevuta fiscale per gli stabilimenti balneari

Tra i vari interventi al D.L. n. 138/2011, cosiddetta "manovra di Ferragosto" durante l'esame del provvedimento al Senato, approvato il 7 settembre 2011, è stato inserito l’obbligo di certificazione dei corrispettivi conseguiti dagli stabilimenti balneari, tramite emissione di ricevuta o scontrino fiscale, quale misura per contrastare l'evasione fiscale.
A prevederlo è il comma 36-vicies del medesimo decreto che, abroga la lettera rr) dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. 696/1996 la quale esentava dall’obbligo di emissione di scontrini o ricevuta le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, con l’eccezione delle somministrazioni di alimenti e bevande e di ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.
In altre parole, tale disposizione, consentiva ai gestori degli stabilimenti balneari di non emettere alcun scontrino o ricevuta fiscale ai clienti, come previsto invece per gli esercizi pubblici i quali, in maniera ordinaria, ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto, sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della L. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983.
Per effetto delle nuove norme l’emissione di ricevuta o scontrino sarà obbligatoria sia per tutte le prestazioni rese sul litorale, dunque sia per quelle collegate alla tipica attività degli stabilimenti balneari (ad esempio l'accesso agli impianti di balneazione e l'uso di spogliatoi), sia per le cd. “attività connesse” (quali il noleggio di pattini e di piccole barche non a motore) e per le attività “non connesse” (somministrazioni di cibi e bevande, che già precedentemente erano assoggettate all'obbligo di certificazione).
Per la mancata emissione di ricevute o scontrini la norma prevede una sanzione pari all'intero ammontare dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, per un ammontare che non può essere inferiore a 516 euro, inoltre va rilevato che tali contribuenti, essendo ora obbligati all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, in caso di ripetuta violazione al medesimo obbligo, si vedranno applicare la sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 471/1997, ossia, qualora siano state contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi nel corso di un quinquennio, sarà disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.