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11 ottobre 2011

Parte il nuovo Apprendistato

In vigore dal 25 ottobre 2011 il nuovo Testo Unico sull'Apprendistato contenuto nel D. Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  236 del 10 ottobre 2011.

L'innovazione dell'istituto dell'apprendistato punta sulla semplificazione delle regole, sulla contrattazione collettiva per regolamentare le tipologie contrattuali e la personalizzazione dei percorsi di formazione in base alle diverse fasi della situazione formativa e lavorativa in cui si trova il lavoratore.

Si ricorda che l'apprendistato è un rapporto di lavoro con l'obiettivo di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso un'adeguata formazione sia pratica che teorica.
Sono previste tre tipologie di apprendistato: quello per la qualifica e per il diploma professionale con il quale si assolve l’obbligo di istruzione o per il diploma professionale, rivolto a giovani che abbiano compiuto quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque anni; quello professionalizzante per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni ( possibile già dai diciassette anni per chi è in possesso  di una qualifica professionale) e quello di alta formazione e di ricerca per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore.
Si prevede, inoltre, la possibilità di svolgere l'apprendistato per i praticanti degli  studi professionali, sulla base di quanto disciplineranno gli ordini professionali nei loro regolamenti.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei qualificati e degli specializzati in forza e chi non ha dipendenti, o ne ha meno di tre, ne può assumere fino a tre. Sono previsti limiti differenti per le imprese artigiane, in base alla legge n. 443/1985.
Restano i benefici contributivi, mantenuti anche dopo un anno dal termine, nel caso in cui il rapporto continui dopo l'apprendistato.