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2 novembre 2011

Attenzione al nuovo redditometro dal 2012

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato per il 2012 l'arrivo del nuovo redditometro che riguarderà le dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno d'imposta 2009, con una fase di sperimentazione prevista da novembre 2011 fino a febbraio 2012.

Il redditometro si basa sul concetto che il possesso del bene deve necessariamente essere associato a un reddito congruo anche per il suo mantenimento e l’acquisto del bene deve essere sostenuto da un reddito adeguato che può essere ripartito fino a quattro anni precedenti al momento dell'acquisto.
Le voci indicative di capacità di spesa saranno oltre cento, divise in sette categorie:

- spese per l'abitazione (abitazione principale ed altre abitazioni, spese per ristrutturazioni, per collaboratori domestici, per arredi ed utenze, etc.);
- spese per mezzi di trasporto (automobili, minicar, moto, barche, etc.);
- spese per contributi ed assicurazioni (contributi previdenziali, assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, sulla vita, etc.);
- spese per l'istruzione (asili nido, scuola primaria e secondaria, corsi di lingua straniera, master, etc.);
- spese per attività sportive e ricreative e per la cura della persona (iscrizioni a circoli, abbonamenti pay-tv, alberghi e centri benessere, etc.);
- altre spese significative (acquisto di oggetti d'arte e di antiquariato, gioielli, donazioni, etc.);
- investimenti immobiliari e mobiliari netti.

Vengono individuati 11 gruppi omogenei di famiglie, differenziate per aree geografiche, coppie o single classificati in base all'età, alla presenza e al numero di figli; ad essi sono stati applicati dei criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole) e per ognuno dei gruppi verrà individuato un campione rappresentativo che esprimerà se la capacità di spesa è in linea con le entrate dichiarate.
L’Agenzia considera che per individuare le caratteristiche dell'evasione è necessario un disallineamento del 25% tra reddito effettivo e reddito dichiarato, ripetuto per due annualità consecutive.
A seconda dello scostamento, verrà considerato un rischio di evasione basso, medio o alto. Nel primo caso non dovrebbe verificarsi nessuna conseguenza, negli altri casi il contribuente dovrà fornire adeguati chiarimenti, in mancanza dei quali, l'Amministrazione finanziaria procederà all'accertamento sintetico.
E' opportuno precisare che in sede di accertamento sintetico sarà necessario disporre di prove oggettive ricostruendo i movimenti delle somme di denaro ed i flussi di spesa, così da confutare la tesi dell'Agenzia delle Entrate con documenti alla mano.