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25 novembre 2011

Comunicazione dei beni concessi a soci e familiari

La legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011 ha previsto la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. La norma intende contrastare il fenomeno con il quale si utilizzano beni intestati alle imprese in maniera fittizia ma che, di fatto, sono utilizzati dai soci, dal titolare o dai familiari, tra questi i casi più frequenti riguardano autoveicoli, barche, immobili e aeromobili.
Come previsto dallo stesso D.L. n. 138/2011 le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 settembre 2011), malgrado ciò, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2011 è stato previsto che la comunicazione dei dati anagrafici di coloro che hanno in godimento beni dell'impresa nonché degli elementi identificativi dei medesimi beni dovrà essere effettuata anche per l'esercizio 2011, entro il 31 marzo 2012, allo scopo di fornire informazioni utili probabilmente ad eventuali accertamenti sintetici.
I costi relativi ai beni concessi in godimento sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell'imprenditore, inoltre in caso di omissione o falsa comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo stabilito per il godimento del bene.
Per le sanzioni sono obbligati in solido l'impresa e l'utilizzatore del bene.