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22 dicembre 2011

Cambiano le regole per impugnare il licenziamento


Dal 31 dicembre 2011 diventano efficaci le disposizioni del Collegato lavoro (legge n. 183/10) che stabiliscono un nuovo termine di decadenza per contestare i licenziamenti.
In base alle nuove disposizioni, a pena di nullità, la denuncia va fatta entro 60 giorni e deve essere seguita necessariamente dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni.
Una volta spirato questo termine, il licenziamento non è più impugnabile. Il termine di decadenza passa da 5 anni a 270 giorni.


Le regole sui licenziamenti, operative dal 24 novembre 2010.
Il tentativo di conciliazione, obbligatorio fino al 23 novembre 2010, è diventato facoltativo, quindi il lavoratore può adire direttamente il giudice, senza un preventivo tentativo di conciliazione.
La nuova procedura di impugnazione del licenziamento prevede un doppio passo obbligatorio: prima andrà fatta la denuncia, entro 60 giorni, e poi il deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 270 giorni. Il lavoratore che non segue questo rito e/o non rispetta i termini, non potrà esperire una successiva azione giudiziaria per far dichiarare illegittimo il suo licenziamento.
Con il decreto Milleproroghe (D.L. n. 225/10 legge 10/11) l'efficacia è stata rinviata al 31 dicembre 2011. Alla norma originaria è stato aggiunto il comma 1-bis: «in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relative al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».
L'effetto del Milleproroghe si esplica sulla parte di disposizione che prevede l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento che non sia seguita, entro il termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso in tribunale. L'altra parte della norma che stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento era già in vigore.


fonte: nota 20 dicembre 2011 - Ordine dei Consulenti del Lavoro