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21 febbraio 2012

Pillole di semplificazione in materia di lavoro

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, in vigore dal 10 febbraio 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” contiene alcune novità che interessano il mondo del lavoro, ne elenchiamo brevemente alcune:

Gravidanza e astensione anticipata
A decorrere dal 1 aprile 2012, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi precedenti la data presunta del parto), o fino ai periodi di astensione per impossibilità di spostamento ad altra mansione o per impossibilità di modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro, per uno o più periodi, sarà disposta dalla Direzione territoriale del lavoro e dalla ASL, determinandone la durata, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L’astensione dal lavoro, nel caso di gravi complicanze della gravidanza, è disposta dall'ASL e non più dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro mentre negli altri casi sarà competenza della Direzione territoriale del lavoro.

Assunzione lavoratori extracomunitari
La comunicazione obbligatoria di inizio rapporto assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Qualora lo Sportello unico per l'immigrazione, decorsi i 20 giorni per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Fermo restando il limite di validità massima di 9 mesi, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi (da 20 giorni a 9 mesi) anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Assunzioni nei settori turismo e pubblici esercizi
Il datore di lavoro, nel settore turistico o dei pubblici esercizi, che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore, può integrare la comunicazione di assunzione entro il 3° giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, non può più essere comunicata al centro per l'impiego entro 5 giorni e si applicano anche a questa tipologia di assunzioni "gli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori del turismo e dei pubblici esercizi" (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2012).

Sanzioni Libro Unico del Lavoro
In materia di sanzioni per violazioni riguardanti la tenuta del Libro Unico del lavoro:
- la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione;
- la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Si legga anche il nostro precedente articolo a riguardo.

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