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6 marzo 2012

Compensazione credito IVA già dal 16 marzo

Ultimissime novità del 2012: Con il recente decreto sulle semplificazioni è prevista la riduzione del limite di compensazione dell’IVA a credito. Il limite introdotto dal Decreto Legge n.78/2009, ossia i 10.000 euro entro il quale la compensazione del credito può essere effettuata senza presentare la dichiarazione, è ridotto a 5.000 euro. Bisognerà attendere, tuttavia, l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i termini e le ulteriori modalità attuative di tale riduzione. La nuova disposizione trova applicazione con riferimento ai crediti annuali del 2011 e infrannuali del 2012.


Ricordiamo che, per contrastare eventuali abusi, dal 1° gennaio 2010 sono previste particolari regole sulle compensazioni del credito IVA annuale o trimestrale.
La compensazione del credito IVA annuale o quello relativo a periodi inferiori all’anno infatti, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
La trasmissione dei modelli F24 che contengono tali compensazioni deve avvenire utilizzando esclusivamente modalità telematiche.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare tale dichiarazione in forma autonoma anzichè includerla nel modello Unico, dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno (1 ottobre 2012) pertanto nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata entro il mese di febbraio sarà possibile effettuare la compensazione del credito IVA già dal 16 marzo; se invece si sceglie per la dichiarazione annuale IVA all’interno del modello UNICO, bisognerà attendere la presentazione della stessa prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 10.000 euro.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati o, in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, se trattasi di contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile.
Si ricorda che il credito IVA dell’anno 2011 trova un’ulteriore limitazione nell’utilizzo in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri accessori di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
I soggetti che presentano determinati requisiti possono richiedere il rimborso del credito IVA per l’anno 2011, risultante dal modello IVA 2012, compilando il relativo quadro VR, quindi anche in questo caso per poter effettuare tempestivamente la richiesta di rimborso del credito annuale, è necessario compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione IVA in forma autonoma.
I soggetti che presentano il modello IVA 2012 o Unico 2012 evidenziando un credito IVA, possono, alternativamente utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2012 ovvero utilizzarlo in compensazione nel modello F24, a partire dal 1 gennaio 2012, per il pagamento di tributi, contributi o premi, inoltre possono richiederlo a rimborso, al ricorrere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività. Le suddette 3 alternative possono anche coesistere, essendo possibile destinare il credito in parte alla compensazione (o detrazione) e in parte al rimborso.
Si ricorda altresì che alle società non operative o “di comodo” è preclusa la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA o di utilizzarlo in compensazione.
Tra le ipotesi per cui una società è considerata “di comodo” va segnalata la nuova previsione introdotta dall’art. 2 del D.L. n.138/2011 che considera tali la società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta, a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo al triennio. Si pensi, per esempio, ad una società in perdita fiscale nei periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011 che verrà considerata non operativa per il periodo d’imposta 2012.


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