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17 maggio 2012

Cartella di pagamento nulla se il software sbaglia


Se il software relativo alla dichiarazione dei redditi compila la medesima in maniera errata, la cartella di pagamento emessa per il recupero è nulla se il contribuente provvede alla rettifica della dichiarazione.
Con sentenza n. 5852 del 13 aprile 2012 la Corte di Cassazione infatti afferma che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 22021 del 2006, n. 2626 del 2011)."
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma rappresentano mere dichiarazioni di scienza, sicché, salvo casi particolari possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono effettivamente restare a suo carico.