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22 maggio 2012

IMU: riepilogo e ultimi chiarimenti


Il presupposto impositivo del nuovo tributo, si spiega nella circolare del dipartimento delle Finanze, "è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono quindi essere ricondotti anche i terreni incolti". In particolare il documento fornisce tutti i dettagli sulla base imponibile del tributo, sui soggetti passivi dell'imposta sulle aliquote e sulla tassazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Chi paga: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

Tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica); la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa due rate: il contribuente può effettuare il versamento dell'Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

LE ALIQUOTE:

Oltre la prima casa - L'aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono modificarla fino a 0,3 punti percentuali.

Prima casa - L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali. (AGI)

Aliquote agevolate: sono riconosciute sulla casa principale, al coniuge assegnatario della ex casa coniugale e se i Comuni lo prevedono all'abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all'estero. Per l'estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente nulla è cambiato rispetto all'Ici.

Detrazioni 200 euro: È prevista per l'abitazione principale una detrazione pari a 200 euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Figli fino a 26 anni: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.

L'Imu vale anche per: fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali a uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.

Taglio 50% base imponibile: scatta per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Terreni agricoli: L'Imu è applicata anche ai terreni agricoli con un'aliquota di imposta dello 0,76%. I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2% che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.

Fonte: IlSole24Ore