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16 maggio 2012

Niente risarcimento domestico se la donna lavora a tempo pieno

Con sentenza n. 5548/2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incidente, il risarcimento danni per la perdita della capacità lavorativa come casalinga non è dovuto a chi lavora a tempo pieno fuori dall'ambito domestico.
La Suprema Corte, pur riconoscendo la legittimità del risarcimento per il pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa, ha evidenziato l'esigenza della prova e che occorre considerare l'incidenza in termini di riduzione dell'attività di assistenza e cura della famiglia se la parte danneggiata svolge anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo.
La vicenda riguardava un'impiegata rimasta invalida al 100% dopo un incidente in auto, alla quale il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano liquidato soltanto 80.000 euro per le spese future ignorando l'apporto che la donna dava al lavoro domestico. In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, se una donna sta fuori per lavoro 8 ore al giorno va provato il suo concreto contributo alla famiglia.