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11 giugno 2012

Niente detrazione 36% se il bonifico è incompleto

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012 ha precisato che l'incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica definitivamente il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell’accredito del pagamento (le banche e Poste operano infatti,  sull'importo dei bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o della detrazione di imposta, una ritenuta del 4% a titolo di acconto).
Il contribuente che intenda fruire della detrazione 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è tenuto quindi al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41/1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’art. 1, comma 3 (pagamento con bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato).
L’irregolarità può essere comunque sanata ripetendo il pagamento con un bonifico completo di tutti i dati.
Ricordiamo altresì che con circolare n. 19 del 1 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il decreto legge n. 70/11, al fine di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha sostituito, a decorrere dal 14 maggio 2011, l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e conservare le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), le ricevute dell’Ici (se dovuta), la comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri, nonchè le fatture/ricevute delle spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento.
Soppresso altresì l'obbligo di indicare la quota di manodopera in fattura, sia per le spese sostenute nel 2011 che per quelle sostenute negli anni precedenti.