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11 luglio 2012

Riassetto organizzativo e licenziamento


La Corte di Cassazione, con sentenza n.11465/2012 ha rigettato il ricorso di una dipendente di uno studio professionale licenziata a causa della crisi che aveva provocato una riduzione dell'attività dello studio medesimo, stabilendo che “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità”

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che alla nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento “deve ricondursi anche l’ipotesi  del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi”.
Il giudice non può sindacare tale scelta ma deve limitarsi a verificare se le ragioni addotte sono realmente esistenti o se al contrario siano pretestuose, senza valutare nel merito la decisione imprenditoriale.