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24 luglio 2012

Riforma Lavoro: dimissioni solo con convalida


Allo scopo di evitare le cosiddette "dimissioni in bianco", vale a dire quelle firmate dal dipendente già all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, con la riforma del mercato del lavoro prevista dalla Legge n. 92/2012 è stato introdotto l’obbligo della convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato, in affidamento, adozione internazionale.
Escludendo queste ipotesi, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro hanno efficacia soltanto a seguito di convalida effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competente, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali.
In alternativa, previo apposito invito del datore di lavoro, viene prevista la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro; il lavoratore, o la lavoratrice, deve rispondere entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell'invito, confermando o revocando le dimissioni, in mancanza di risposta queste ultime saranno comunque efficaci.
Tali disposizioni sono già in vigore e trovano applicazione per le dimissioni o risoluzioni consensuali presentate a partire dal 18 luglio 2012.