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9 agosto 2012

Riforma Lavoro: le novità per il lavoro a progetto


Con l'intento di smascherare i falsi contratti di lavoro a progetto e di impedirne un uso distorto, la Riforma del Mercato del Lavoro, Legge 28 giugno 2012 n.92, ha ridotto i margini di utilizzo e stabilito limiti più stringenti nell'individuazione del contenuto caratterizzante del progetto e del risultato finale che si intende conseguire. 
Il progetto deve essere funzionalmente collegato e riconducibile ad un risultato finale (sono stati eliminati i riferimenti al programma di lavoro o fasi di esso) e non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, nè essere caratterizzato dallo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Con particolare riguardo all'aspetto economico, è stabilito che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto, non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati; ove manchi la contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

In tema di recesso, fermo restando che il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto, le parti possono continuare a recedere prima della scadenza del contratto in presenza di una giusta causa, ma ove questa manchi, il committente potrà recedere soltanto qualora emergano profili oggettivi di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, mentre il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto.

Di notevole rilievo pratico e "punitivo" appare la disposizione secondo la quale, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'individuazione di uno specifico progetto pertanto diviene di estrema importanza poichè costituisce un elemento essenziale per la validità del rapporto, se si vuole evitare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012.
L’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea, di per sé, a determinare l’esclusione dal campo di applicazione della norma, ma occorre che il contenuto concreto della collaborazione sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.