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19 settembre 2012

Il DURC in breve


Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che attesta la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi di un'impresa, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
Le imprese effettuano un'unica richiesta di rilascio che riguarda tutti gli enti coinvolti, i quali attestano la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.
Sono tenuti al possesso del DURC sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi.
A richiedere il DURC sono le stesse aziende, anche attraverso i rispettivi consulenti del lavoro o professionisti equiparati, le SOA, le stazioni appaltanti, enti aggiudicatari, concessionari di lavori o servizi pubblici e gestori di pubblici servizi, le pubbliche amministrazioni.
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile accertano la regolarità dell'impresa sulla base delle rispettive normative di riferimento ed il documento viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio, per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai; dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili per i DURC relativi ad aziende che hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano solo personale impiegato e tecnico, dalla  sede Inps o Inail competente in tutti gli altri casi.

La regolarità contributiva viene richiesta a tutti i soggetti e imprese che intendono avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, per contratti pubblici di appalto e subappalto sia di lavori che di servizi e forniture, gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail, rilascio dell’attestazione SOA, iscrizione all’albo dei fornitori, finanziamenti e sovvenzioni per investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, valutazione dei lavori pubblici eseguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa, attestazione di qualificazione dei contraenti generali.
La nuova normativa in tema di semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2012, che di fatto ha modificato l’art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000 che disciplina il DURC, ha escluso la possibilità di presentarlo mediante autocertificazione, fatta eccezione per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro.
Il DURC viene emesso entro il 31° giorno dal rilascio del codice d'identificazione pratica, per i lavori privati in edilizia ha una validità di 3 mesi dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato; ha validità mensile se rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni,finanziamenti o sovvenzioni pubbliche.
Il DURC può essere anche negativo, in tal caso indica una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa e pertanto, oltre a soggiacere alle azioni di recupero del credito da parte degli enti, l’impresa non può di fatto partecipare alle gare d’appalto dei lavori pubblici, non può stipulare contratti di appalto o subappalto, non ha diritto al pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle liquidazioni finali.
Per i lavori privati, un Durc negativo, comporta la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA e la mancata attestazione da parte delle SOA.