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12 settembre 2012

Legittimo licenziare la lavoratrice che non torna al lavoro dopo la maternità

Con sentenza n.14905 del 5 settembre 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato rientro della lavoratrice nel posto di lavoro al termine del periodo di maternità, giustifica il licenziamento.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte, in linea con quanto stabilito in precedenza dalla Corte d'Appello, ha ravvisato nel comportamento della ricorrente gli estremi della colpa grave previsti dalla Legge 1204/1971 e sanzionabile con il licenziamento, poichè la lavoratrice non aveva adempiuto all'obbligo di presentarsi al lavoro dopo la fine del periodo di maternità, rifiutandosi di eseguire la prestazione lavorativa.
I giudici hanno tra l'altro ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla lavoratrice che lamentava il mancato pagamento da parte del datore di una mensilità lavorativa, per un serie di motivi: innanzitutto si trattava del pagamento di una sola mensilità della retribuzione, in secondo luogo la donna aveva precedentemente dichiarato di non voler riprendere l'attività lavorativa alla fine del periodo di astensione dal lavoro, ed era stata inoltre ripetutamente invitata a ritirare le proprie competenze oppure a comunicare le proprie coordinate bancarie: una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione delle prestazioni.