Tutti i redditi professionali, anche quelli derivanti da attività
diverse ma che comunque presentano un nesso con l’attività principale, sono
assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa di
previdenza di categoria.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14684/2012, ribaltando precedenti indirizzi e respingendo il ricorso presentato da un ingegnere iscritto a Inarcassa
che contestava la richiesta di pagamento di contributi
su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per
elaborazione dati e programmazione e per l'attività di amministrazione
di una società.
Secondo l'ingegnere, questi contributi non erano dovuti
in quanto estranei all'attività di ingegnere libero professionista.
Di diverso parere i giudici della
Cassazione, secondo i quali oltre a quelle riservate, tra le attività professionali soggette a obbligo
contributivo rientrano anche quelle che, pur non "professionalmente
tipiche", presentino tuttavia un "nesso con l'attività professionale strettamente intesa", in quanto richiedano le medesime competenze
tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale
nell’esercizio dell’attività professionale grazie anche alla cultura che gli deriva dalla
formazione specifica della sua professione.
A parere dei giudici della Suprema Corte, tale interpretazione va estesa a tutte le categorie professionali e si traduce
nell’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel
caso in cui non sia ravvisabile in concreto un intreccio tra tipo di
attività e conoscenze tipiche del professionista, come
già precedentemente suggerito dalla Corte costituzionale.