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6 settembre 2012

Professionisti: obbligo contributivo anche per le altre attività

Tutti i redditi professionali, anche quelli derivanti da attività diverse ma che comunque presentano un nesso con l’attività principale, sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa di previdenza di categoria.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14684/2012, ribaltando precedenti indirizzi e respingendo il ricorso presentato da un ingegnere iscritto a Inarcassa che contestava la richiesta di pagamento di contributi su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per elaborazione dati e programmazione e per l'attività di amministrazione di una società.
Secondo l'ingegnere, questi contributi non erano dovuti in quanto estranei all'attività di ingegnere libero professionista.
Di diverso parere i giudici della Cassazione, secondo i quali oltre a quelle riservate, tra le attività professionali soggette a obbligo contributivo rientrano anche quelle che, pur non "professionalmente tipiche", presentino tuttavia un "nesso con l'attività professionale strettamente intesa", in quanto richiedano le medesime competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale grazie anche alla cultura che gli deriva dalla formazione specifica della sua professione.
A parere dei giudici della Suprema Corte, tale interpretazione va estesa a tutte le categorie professionali e si traduce nell’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia ravvisabile in concreto un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, come già precedentemente suggerito dalla Corte costituzionale.
Il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è rappresentato, pertanto, dalla connessione tra l'attività e le conoscenze professionali.