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30 ottobre 2012

IVA per cassa dal 1 dicembre 2012




Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In altre parole, l'IVA si pagherà al momento dell'incasso. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.
La stessa norma prevede che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, in altre parole il cliente detrae l'IVA subito.
Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 e dalla stessa data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000. 
Sono esclusi gli acquisti di beni o servizi soggetti all'IVA con modello di inversione contabile (reverse-charge), gli acquisti intracomunitari di beni e le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi IVA. E' bene ribadire che la possibilità di applicare l'IVA per cassa è esclusa se l'acquirente o committente sia un privato consumatore e quindi non agisca nell'esercizio di impresa, arti o professioni.
La fattura dovrà indicare l'apposita dicitura "operazione con IVA per cassa ex art.32-bis D.L.83/2012".