Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di
euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di
impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento
dei relativi corrispettivi. In altre parole, l'IVA si pagherà al momento dell'incasso. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il
decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale
limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente,
prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il
diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi
effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.
La stessa norma
prevede che, per i cessionari e committenti, il diritto alla
detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche
se il corrispettivo non è stato ancora pagato, in altre parole il cliente detrae l'IVA subito.
Il regime in questione è
applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo
interessato, alle operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 e dalla
stessa data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il
regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.
Sono esclusi gli acquisti di beni o servizi
soggetti all'IVA con modello di inversione contabile (reverse-charge), gli
acquisti intracomunitari di beni e le importazioni di beni, le estrazioni di
beni dai depositi IVA. E' bene ribadire che la possibilità di applicare l'IVA per cassa è esclusa se l'acquirente o committente sia un privato consumatore e quindi non
agisca nell'esercizio di impresa, arti o professioni.
La fattura dovrà indicare l'apposita dicitura "operazione con IVA per cassa
ex art.32-bis D.L.83/2012".