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10 ottobre 2012

Responsabilità solidale negli appalti - primi chiarimenti



Già dal 2007 il committente, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Il committente e l’appaltatore possono escludere la responsabilità verificando che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti, alla data del versamento, dall'appaltatore e dai subappaltatori.
Il c.d. Decreto Semplificazioni, è intervenuto ancora una volta a modificare l’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003, specificando che la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore include, oltre al trattamento retributivo ed ai contributi previdenziali, il trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi, ma esclude le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il Decreto Legge n.16/2012 ha poi esteso la responsabilità solidale al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e all’IVA applicata alle prestazioni effettuate.
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto Legge n.83/2012 (Decreto Crescita), hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.


In questa situazione, alquanto complessa, che sta causando non pochi problemi agli imprenditori che devono incassare il corrispettivo pattuito con i propri committenti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni con circolare n.40/E dell'8 ottobre 2012, dalla quale si ricavano un paio di precisazioni molto importanti:

* l'obbligo decorre dai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e dai relativi pagamenti, effettuati dal giorno 11 ottobre 2012 in poi;

* si può scegliere tra l'asseverazione da parte di un professionista abilitato ovvero una dichiarazione sostitutiva, accompagnata dalla copia di un documento d'identità del titolare o dell'amministratore, in cui si riportano:


  • il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Restano ancora molti dubbi per gli operatori del settore, in particolare per imprenditori e professionisti, ma siamo certi che non mancheranno ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.