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20 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione "mini ASpI 2012"


Si riportano i punti salienti del messaggio INPS n.20774/2012, dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l’art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell’assorbimento disposto dal richiamato articolo 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Si chiarisce, pertanto, che, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).
Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche.
La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
Si precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.