Effetti Immagini

22 gennaio 2013

Licenziamento per diffusione di materiale riservato

La diffusione di materiale o notizie aziendali configura violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile e, nei casi più gravi, può comportare anche l'applicazione della sanzione più grave del licenziamento. 
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1311 del 21 gennaio 2013, ha confermato il provvedimento di licenziamento per giusta causa intimato da un'azienda ad un proprio lavoratore per avere divulgato a terzi il contenuto di una e-mail riguardante costi, margini e strategie di potenziale aggiudicazione di un contratto.
Il lavoratore aveva inoltrato ad un sindacato una mail interna di natura riservata, testimoniata dalla dicitura "Riservato" nell'oggetto della mail.
Nel particolare, sostiene la Cassazione, le associazioni sindacali possono essere considerate "soggetti terzi" e, nonostante l'intento del lavoratore non fosse quello di diffondere un "segreto industriale", è evidente la violazione del contratto collettivo nella parte in cui classifica la diffusione di segreti industriali o comunque materiale e informazioni riservate interne all'azienda come giusta causa di licenziamento.