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14 gennaio 2013

Nuovo contributo sui licenziamenti

Licenziare un dipendente dal 2013 costa di più.
E' in vigore infatti, dal 1 gennaio 2013, la nuova famigerata "tassa sui licenziamenti", vediamo in breve di cosa si tratta.
La legge n.92/2012 (riforma del mercato del Lavoro, meglio conosciuta come riforma Fornero) al comma 31 dell'articolo 2 aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro provvedessero a versare un contributo all'INPS, in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute per motivi diversi dalle dimissioni, pari al 50% del trattamento mensile iniziale previsto per l'ASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La legge n. 228/2012, c.d. legge di Stabilità 2013, modificando quanto inizialmente previsto dalla legge n.92/2012 prevede adesso che "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30".
L'importo di questa sorta di "ticket" è quindi variabile ed oscilla tra un minimo di 459 euro e un massimo di 1.377 euro, correlandola al massimale ASpI, che per il 2013 è pari a 1.119 euro.
Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore per termine della formazione, non è invece dovuto fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui il datore di lavoro versi il contributo d'ingresso alla procedura di mobilità.
Per il biennio 2013-2015 il contributo non andrà versato nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali si succedano assunzioni presso altri datori di lavoro;
- in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività di chiusura cantiere.
Tale contributo sarà destinato a finanziare la nuova indennità ASpI che ha sostituito l'indennità di disoccupazione a partire dal 2013.