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28 febbraio 2013

Dichiarazione, versamenti e credito annuale IVA

Prima scadenza per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA 2013, relativo all’anno d’imposta 2012, utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma, sia da coloro che sono obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2013.
La modalità di presentazione è  esclusivamente telematica. 
Tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, in tal modo sono esonerati dall’ulteriore obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale Dati IVA.
I versamenti del saldo annuale IVA possono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo (per il 2013 entro il 18) o in alternativa in maniera rateale, applicando le dovute maggiorazioni, fino al 16 novembre 2013.
Nel caso di presentazione della dichiarazione unificata il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 18 marzo, ovvero in unica soluzione entro la scadenza del Modello Unico, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, inoltre è prevista la modalità rateale dal 18 marzo con maggiorazione di ogni rata successiva alla prima. E' possibile anche procedere al versamento rateale a partire dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, in tal caso si applicherà la maggiorazione prevista per le somme scaturenti da tale modello oltre alle maggiorazioni previste per la rateazione IVA per ogni rata successiva alla prima.
Ricordiamo altresì che le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori ad euro 5.000 annui, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (a partire dal 16 marzo, nel caso di presentazione della dichiarazione entro febbraio)
Per le compensazioni di crediti IVA di ammontare superiore ad euro 5.000 annui, vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile, ove presente.
E' bene ribadire inoltre che il credito IVA dell’anno 2012 trova un’ulteriore limitazione nell’utilizzo, in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri accessori di importo superiore ad euro 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.