Con provvedimento direttoriale 5 marzo 2013
sono state apportate importanti modifiche alla cartella di pagamento, adeguando il testo della relata di notifica sulla base delle prescrizioni della Corte Costituzionale che, con sentenza n.258/2012, ha uniformato le modalità di notifica degli atti di accertamento e della cartella di pagamento, in caso di “irreperibilità relativa” del destinatario (mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere
gli atti in luogo del destinatario).
Quando nel comune nel quale deve essere eseguita la notifica
non vi è l’abitazione, l’ufficio o la sede del contribuente, il messo
notificatore potrà validamente affiggere nell’albo del comune stesso
l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, e la notificazione si
avrà così per eseguita, ai fini del termine per il ricorso, nell’ottavo
giorno successivo a quello di affissione. Se il contribuente risulti assente, i termini di prescrizione inizieranno a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata con la quale si informa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero in ogni caso decorso il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.