Il datore di lavoro che per effetto di una sentenza paghi differenze retributive, non deve applicare le ritenute fiscali sugli importi dovuti in quanto le imposte vanno versate dal lavoratore. E' questo il principio che si ricava dalla sentenza n.3525 del 13 febbraio 2013 Cassazione Sezione Lavoro che, ribadendo quanto già espresso nello stesso senso dalle precedenti sentenze n.19790/2011 e n.18584/2008, afferma che "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore
per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle
ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore
di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico
del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono
essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la
determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e
lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e
dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore
abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive
dovutegli."