Dal 1 giugno 2013 sarà obbligatorio redigere il Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) per tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze
lavoratori subordinati o equiparati (soci lavoratori, associati in
partecipazione, collaboratori, parasubordinati, tirocinanti, allievi).
La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del
datore di lavoro, da effettuare in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se persona diversa dallo stesso
datore di lavoro, con il medico competente e con il RLS/RLST.
Con decreto ministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato
nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012, sono state recepite le procedure
standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da
parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori.
Dal 1 giugno 2013, infatti, tali soggetti dovranno elaborare
il documento avvalendosi di procedure standardizzate, (facoltà concessa anche
ad aziende che occupino fino a 50 lavoratori e che svolgano attività a rischio
contenuto) e non potranno più avvalersi dell’autocertificazione.
Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni
rispetto alle modalità ordinarie di redazione del DVR mediante un percorso
sequenziale e schematizzato che descrive l’azienda attraverso il ciclo
lavorativo e delle mansioni, identifica i pericoli presenti in azienda
valutando i rischi ad essi associati e lre relative misure di prevenzione e
protezione adottate, definisce il piano di miglioramento dei livelli di salute
e di sicurezza sul lavoro.
Tra i soggetti obbligati ricordiamo le ditte individuali con
dipendenti, i liberi professionisti e gli studi professionali, gli enti senza
scopo di lucro, le società ed associazioni in partecipazione, le associazioni
sportive dilettantistiche e gli utilizzatori di lavoratori somministrati o
distaccati.
Nelle nuove imprese il datore di lavoro effettua
immediatamente la valutazione dei rischi ed entro 90 giorni elabora il relativo
documento, in caso di variazioni il documento deve essere aggiornato entro 30
giorni.
Le aziende fino a 10 lavoratori, che già dispongano di un
documento di valutazione dei rischi rispondente alle disposizioni del D. Lgs.
81/2008 non sono costrette a rielaborarlo, salvo aggiornamento.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla
quale si riferisce la valutazione e la mancata elaborazione di esso, o l’elaborazione
di un DVR non coerente con i contenuti normativi del D. Lgs. 81/2008, configura
violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro, con l’applicazione, secondo i casi, di sanzioni penali o
amministrative, con ammenda da 1000 a 4000 euro.