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28 maggio 2013

DVR obbligatorio dal 1 giugno 2013



Dal 1 giugno 2013 sarà obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o equiparati (soci lavoratori, associati in partecipazione, collaboratori, parasubordinati, tirocinanti, allievi).
La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, da effettuare in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se persona diversa dallo stesso datore di lavoro, con il medico competente e con il RLS/RLST.
Con decreto ministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012, sono state recepite le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori.
Dal 1 giugno 2013, infatti, tali soggetti dovranno elaborare il documento avvalendosi di procedure standardizzate, (facoltà concessa anche ad aziende che occupino fino a 50 lavoratori e che svolgano attività a rischio contenuto) e non potranno più avvalersi dell’autocertificazione.
Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto alle modalità ordinarie di redazione del DVR mediante un percorso sequenziale e schematizzato che descrive l’azienda attraverso il ciclo lavorativo e delle mansioni, identifica i pericoli presenti in azienda valutando i rischi ad essi associati e lre relative misure di prevenzione e protezione adottate, definisce il piano di miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro.
Tra i soggetti obbligati ricordiamo le ditte individuali con dipendenti, i liberi professionisti e gli studi professionali, gli enti senza scopo di lucro, le società ed associazioni in partecipazione, le associazioni sportive dilettantistiche e gli utilizzatori di lavoratori somministrati o distaccati.
Nelle nuove imprese il datore di lavoro effettua immediatamente la valutazione dei rischi ed entro 90 giorni elabora il relativo documento, in caso di variazioni il documento deve essere aggiornato entro 30 giorni.
Le aziende fino a 10 lavoratori, che già dispongano di un documento di valutazione dei rischi rispondente alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 non sono costrette a rielaborarlo, salvo aggiornamento.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione e la mancata elaborazione di esso, o l’elaborazione di un DVR non coerente con i contenuti normativi del D. Lgs. 81/2008, configura violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, con l’applicazione, secondo i casi, di sanzioni penali o amministrative, con ammenda da 1000 a 4000 euro.