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10 giugno 2013

ASpI e mini-ASpI in unica soluzione per chi avvia un'attività

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 29 marzo 2013 che prevede, per il periodo transitorio 2013-2015, a favore di lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI e che intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro impresa o associarsi in cooperativa o che intendano sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la possibilità di ottenere la liquidazione, in unica soluzione, della stessa indennità per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.

Per accedere al beneficio i lavoratori devono trasmettere all'INPS, entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, un'apposita istanza telematica con specificazione dell’attività, allegando la documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento della medesima.
Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio e nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità anticipata, dovrà darne comunicazione scritta alla sede INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente e l'indennità dovrà essere restituita.