Gli errori di modesta entità nel calcolo degli importi per tributi, sanzioni ed interessi, non pregiudicano la validità del ravvedimento operoso.
Con circolare 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su alcuni dubbi interpretativi relativi all’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti nei trenta giorni successivi delle imposte sui redditi e dell’IRAP, all’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore al dovuto, ed agli errori di calcolo per interessi e/o sanzioni, inoltre alle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
Con circolare 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su alcuni dubbi interpretativi relativi all’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti nei trenta giorni successivi delle imposte sui redditi e dell’IRAP, all’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore al dovuto, ed agli errori di calcolo per interessi e/o sanzioni, inoltre alle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
In merito ai versamenti relativi al saldo ed
al primo acconto IRES/IRPEF e IRAP che possono avvenire entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio maggiorati
dello 0,40%, accade a volte che il contribuente, per errore, versi un importo minore rispetto
a quello dovuto, e di conseguenza un insufficiente importo della maggiorazione.
In questi casi, secondo quanto si legge nella circolare, l’Agenzia delle
Entrate irrogherà una sanzione da omesso versamento
del 30% calcolata sulla differenza tra quanto versato entro il 16
luglio e quanto effettivamente dovuto.
La violazione è sanabile mediante ravvedimento
operoso, fruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se
sanata entro trenta giorni ovvero a 1/8 del minimo se sanata entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione
è stata commessa, oltre a dover versare gli interessi legali.
La circolare
afferma che in tal caso sarebbe possibile effettuare un ravvedimento parziale sulla differenza
degli importi non versati.
Il principio si applica anche alle ipotesi in cui il
contribuente, magari per errore nel conteggio della sanzione ridotta o in
quello degli interessi, ha di fatto corrisposto un importo minore; in tali
casi “il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento
alla quota parte dell’imposta – comprensiva o meno della
maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento – proporzionata
al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”.
Resta fermo l’obbligo di riportare nel
modello F24 le sanzioni con apposito codice tributo.
Sulla differenza verranno irrogate le sanzioni.
Nostro precedente articolo sugli errori da ravvedimento operoso
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