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8 agosto 2013

Errori da ravvedimento operoso: fisco meno rigido


Gli errori di modesta entità nel calcolo degli importi per tributi, sanzioni ed interessi, non pregiudicano la validità del ravvedimento operoso.
Con circolare 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su alcuni dubbi interpretativi  relativi all’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti nei trenta giorni successivi delle imposte sui redditi e dell’IRAP, all’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore al dovuto, ed agli errori di calcolo per  interessi e/o sanzioni, inoltre alle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
In merito ai versamenti relativi al saldo ed al primo acconto IRES/IRPEF e IRAP che possono avvenire entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio maggiorati dello 0,40%, accade a volte che il contribuente, per errore, versi un importo minore rispetto a quello dovuto, e di conseguenza un insufficiente importo della maggiorazione.
In questi casi, secondo quanto si legge nella circolare, l’Agenzia delle Entrate irrogherà una sanzione da omesso versamento del 30% calcolata sulla differenza tra quanto versato entro il 16 luglio e quanto effettivamente dovuto.
La violazione è sanabile mediante ravvedimento operoso, fruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se sanata entro trenta giorni ovvero a 1/8 del minimo se sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, oltre a dover versare gli interessi legali.
La circolare afferma che in tal caso sarebbe possibile effettuare  un ravvedimento parziale sulla differenza degli importi non versati.
Il principio si applica anche alle ipotesi in cui il contribuente, magari per errore nel conteggio della sanzione ridotta o in quello degli interessi, ha di fatto corrisposto un importo minore; in tali casi “il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta – comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”. 
Resta fermo l’obbligo di riportare nel modello F24 le sanzioni con apposito codice tributo.
Sulla differenza verranno irrogate le sanzioni.

Nostro precedente articolo sugli errori da ravvedimento operoso