I datori di lavoro che assumono, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e
29 anni (per esattezza 29 anni e 364 giorni), per le assunzioni effettuate a
partire dal 7 agosto 2013, potranno beneficiare di un incentivo pari ad un
terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un
periodo di 18 mesi e mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
I lavoratori devono essere privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero devono essere privi
di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Possono accedere all’incentivo i datori
di lavoro delle seguenti categorie:
- Esercenti arti e professioni
- Imprenditori agricoli
- Imprenditori commerciali
- Società di persone e soggetti ad essi equiparati
- Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione
- Enti pubblici o privati commerciali e non commerciali
- Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano
Restano esclusi dall'incentivo i datori
di lavoro domestico.
L’agevolazione spetta altresì per un periodo di 12 mesi, entro il limite di
650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con un contratto a
tempo indeterminato, ferme restando le condizioni previste, con esclusione dei
lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia già beneficiato dell’incentivo
di 18 mesi.
L’INPS riconosce l’incentivo in
argomento in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande alle
quali faccia seguito l’effettiva stipula del contratto.
Condizione per aver diritto
all'incentivo è che le nuove assunzioni agevolate realizzino un vero incremento occupazionale, cioè devono concretizzarsi in un aumento
del numero del personale medio occupato nei dodici mesi precedenti.
L’incremento occupazionale netto verrà
determinato come differenza tra il numero di lavoratori rilevato mensilmente ed
il numero di lavoratori mediamente occupati appunto nei dodici mesi precedenti
alla nuova assunzione per la quale si richiede il beneficio.
Nei casi di stabilizzazione di un
precedente contratto in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro
dovrà necessariamente attivare un nuovo contratto per realizzare il cosiddetto
incremento occupazionale.
I lavoratori con contratto part-time si
considerano in maniera proporzionale in base al lavoro effettivamente svolto.