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19 settembre 2013

Incentivi assunzioni giovani under 30


I datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (per esattezza 29 anni e 364 giorni), per le assunzioni effettuate a partire dal 7 agosto 2013, potranno beneficiare di un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi e mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
I lavoratori devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero devono essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro delle seguenti categorie:
  • Esercenti arti e professioni
  • Imprenditori agricoli
  • Imprenditori commerciali
  • Società di persone e soggetti ad essi equiparati
  • Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione
  • Enti pubblici o privati commerciali e non commerciali
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano
Restano esclusi dall'incentivo i datori di lavoro domestico
L’agevolazione spetta altresì per un periodo di 12 mesi, entro il limite di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con un contratto a tempo indeterminato, ferme restando le condizioni previste, con esclusione dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia già beneficiato dell’incentivo di 18 mesi.
L’INPS riconosce l’incentivo in argomento in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande alle quali faccia seguito l’effettiva stipula del contratto.
Condizione per aver diritto all'incentivo è  che le nuove assunzioni agevolate realizzino un vero incremento occupazionale, cioè devono concretizzarsi in un aumento del numero del personale medio occupato nei dodici mesi precedenti.
L’incremento occupazionale netto verrà determinato come differenza tra il numero di lavoratori rilevato mensilmente ed il numero di lavoratori mediamente occupati appunto nei dodici mesi precedenti alla nuova assunzione per la quale si richiede il beneficio.
Nei casi di stabilizzazione di un precedente contratto in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà necessariamente attivare un nuovo contratto per realizzare il cosiddetto incremento occupazionale.
I lavoratori con contratto part-time si considerano in maniera proporzionale in base al lavoro effettivamente svolto.