Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di
commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver
dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di “scalare” oneri
detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli
indicati in maniera non corretta.
In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima
che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.
Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni
avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di
Unico.
Correzioni nei termini di presentazione
I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione
già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza
ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei
termini”.
Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o
un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso
i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.
Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il
contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno
successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione
per pagare altri tributi.
Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il
contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova
dichiarazione.
E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o
in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente
presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro
90 giorni dal termine di scadenza.
Dichiarazione integrativa in diminuzione
Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior
reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente
può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro
Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo.
Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.
L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
Dichiarazione integrativa in aumento
Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno
determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito
d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata
l’apposita casella sul frontespizio):
- entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte
- entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2017 si può correggere l’Unico 2013).
Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)
Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche al
fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta
in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita
fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.
Le sanzioni
E’ prevista l’applicazione della sanzione del 30%:
- per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate
- sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).
Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata
indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore
imposta o del minor credito.
Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.
Fonte: Agenzia delle Entrate