Non è tenuto al versamento dell’IRAP lo studio associato composto da
padre e figlia, senza dipendenti. In questo caso, infatti, non si
configura l’autonoma organizzazione. È quanto affermato dalla Corte di
cassazione che, con l’ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014, ha
respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Infatti, hanno spiegato i
giudici con l’Ermellino, la presuntio hominis secondo cui la
sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell’esistenza
di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una
presunzione che può essere superata con adeguata motivazione. È quanto
accaduto nel caso sottoposto all’esame della Corte dove la Ctr ha
evidenziato l’assenza di spese per personale dipendente e la non
sussistenza di una autonoma organizzazione. Nello stesso filone
giurisprudenziale si incardina la sentenza n. 14060 del 3 agosto 2012
secondo cui ove l’attività di un professionista si volga nella forma
dello studio associato (nel caso di specie con il coniuge, mentre nella
attuale controversia i due associati sono padre e figlia) il giudice di
merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP accertare
specificamente l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della
condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della
attività professionale dello studio.
(fonte: ItaliaOggi)