Il Ministero del Lavoro, il 13 marzo 2014, ha pubblicato
la lettera circolare prot. 5286 con la quale ha fornito
alcuni chiarimenti in materia di
lavoro intermittente.
Con l'interpello n. 7/2014 il Ministero aveva affermato che non è possibile equiparare l’addetto alle attività di installazione, allestimento e addobbo palchi,
stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con
utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro con gli "operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e
televisivi" o con gli "operai addobbatori o apparatori per
cerimonie civili o religiose", figure previste tra le categorie professionali contemplate nel Regio Decreto n. 2657/1923, perché l'attività del
lavoratore incaricato di installare, smontare o allestire palchi, stand
e altre strutture è esclusivamente prodromica o successiva all'evento ed
allo spettacolo.
Con la nuova circolare, il Ministero ora ha chiarito che nel divieto sopra evidenziato non rientrano le attività “pienamente
integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo
luci, casse acustiche, microfoni ecc.” e pertanto, “appare possibile l’utilizzo
della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio
alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio
Decreto n. 2657/1923".