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19 marzo 2014

Lavoro a chiamata per allestimento palchi e spettacoli

Il Ministero del Lavoro, il 13 marzo 2014, ha pubblicato la lettera circolare prot. 5286 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in materia di lavoro intermittente.
Con l'interpello n. 7/2014 il Ministero aveva affermato che non è possibile equiparare l’addetto alle attività di installazione, allestimento e addobbo palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro con gli "operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi" o con gli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose", figure previste tra le categorie professionali contemplate nel Regio Decreto n. 2657/1923, perché l'attività del lavoratore incaricato di installare, smontare o allestire palchi, stand e altre strutture è esclusivamente prodromica o successiva all'evento ed allo spettacolo.
Con la nuova circolare, il Ministero ora ha chiarito che nel divieto sopra evidenziato non rientrano le attività pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc.” e pertanto, “appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio Decreto n. 2657/1923".