Effetti Immagini

28 maggio 2014

Stato di disoccupazione e presentazione della dichiarazione

Lo stato di disoccupazione previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 181/2000 si acquisisce presentando un'apposita dichiarazione al Centro per l'Impiego, nella quale si attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte dall'interessato.
La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere rilasciata da lavoratori che sono occupati in attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale (1 gennaio – 31 dicembre) in corso (euro 8.000 se subordinato o parasubordinato ed euro 4.800 se autonomo).
Possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità coloro che:
- svolgono un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito;
- sono impegnati in esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro o che non hanno impatti sullo stato di disoccupazione (es. tirocini, borse lavoro, attività socialmente utili o contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio).
In caso di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (euro 8.000), lo stato di disoccupazione si sospende; tutte le altre attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito annuo superiore ai predetti limiti, fanno decadere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata.
Per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 34/2014, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78, a partire dal 20 maggio 2014, la dichiarazione che attesta lo stato di disoccupazione può essere presentata in ogni ambito territoriale dello Stato (non più necessariamente nel luogo in cui si trova il domicilio del soggetto in cerca di lavoro), oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).