Effetti Immagini

8 settembre 2014

Indennizzo per cessazione attività commerciale

La legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione delle attività commerciali.
 
Le domande possono essere presentate a partire dal 1 gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2017 dai soggetti seguenti:
 
- i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche;
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
 
Per poter ottenere l'indennità il richiedente deve cessare definitivamente l'attività e riconsegnare al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto, ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed effettuare la cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio.
 
Ai soggetti in possesso dei requisiti spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all'importo del trattamento minimo di pensione, pari a 501,38 euro nel 2014.
L'erogazione dell'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età pensionabile prevista per la vecchiaia dalla riforma "Fornero".
 
L'assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata.
 
Per ottenere l'indennizzo occorre presentare apposita domanda allegando la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività.